REQUISITI PER ISCRIZIONE NELL’ELENCO MEDIATORI
NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI
(codice etico)
L’iscrizione all’Elenco dei mediatori dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Lecco è riservata agli Avvocati degli Ordini della Lombardia.
I mediatori già iscritti all’elenco alla data di approvazione del presente codice etico devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art 42 D.M. n.150/23.
Successivamente all’entrata in vigore del DM 150/23, ai sensi dell’art. 23 di detto decreto, requisito per l’iscrizione all’Elenco dei mediatori dell’Organismo è la presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo della prova finale, a un corso specifico di formazione riservato a un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, affiancando il mediatore, a non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata, la presentazione dell’attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità, nonché la sottoscrizione di polizza rc professionale estesa all’attività di mediatore.
In ogni caso, tenuto conto della imprescindibile esigenza di garantire la qualità, la professionalità e la competenza dei mediatori, l’iscrizione e la permanenza all’elenco dei mediatori è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dall’Organismo.
I mediatori iscritti nell’elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall’Organismo, frequentando – dal 15 novembre 2023 – corsi di formazione e aggiornamento di almeno diciotto ore per biennio la cui attestazione, dietro verifica dell’effettivo svolgimento del corso, viene rilasciata dallo stesso Organismo (art. 24 DM 150/23).
In particolare la partecipazione ad almeno 3 su 4 incontri annuali tra mediatori per la condivisione di buone prassi, fatta salva la facoltà per il Consiglio Direttivo di valutare discrezionalmente ed eventualmente accogliere le giustificazioni di assenza, che dovranno in ogni caso essere riferite a gravi e comprovate ragioni, e di sostituire la mancata partecipazione con un proporzionato obbligo formativo.
La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall’elenco dei mediatori.
Il rifiuto, senza giustificato motivo, da parte di un mediatore all’incarico a lui affidato – quando reiterato per più di tre volte nell’arco di un triennio – comporta la cancellazione dello stesso dall’elenco dell’Organismo.
Il mantenimento dei requisiti di onorabilità fissati dal DM 150/23, nonché il rispetto del limite di iscrizione presso non più di cinque organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, costituiscono requisiti per il mantenimento dell’iscrizione presso l’Organismo.
L’Organismo può e deve verificare che i singoli mediatori esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dell’Organismo.
I mediatori devono avere un’anzianità d’iscrizione all’Albo degli Avvocati e di effettivo esercizio della professione non inferiore a tre anni.
I mediatori dovranno attenersi alle disposizioni di cui all’art. 62 del Codice Deontologico forense.
È fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio. Non possono percepire compensi direttamente dalle parti.
L’incarico di mediazione non può essere assegnato al Responsabile dell’Organismo e ai membri del Consiglio Direttivo. I consiglieri degli ordini forensi possono svolgere le funzioni di mediatore presso l’Organismo.
Al mediatore è fatto obbligo di:
- sottoscrivere, per ogni mediazione per la quale è designato, una dichiarazione di imparzialità e indipendenza;
- informare immediatamente le parti e l’Organismo delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità e all’indipendenza nello svolgimento della mediazione;
- sottoscrivere, per ogni mediazione per la quale è designato, dichiarazione di non trovarsi in situazioni di incompatibilità di cui all’art. 21 DM 150/23;
- informare immediatamente le parti e l’Organismo circa l’insorgenza di eventuali situazioni di incompatibilità;
- formulare, ove concordemente richiesto dalle parti qualora disponga degli elementi necessari, le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative;
- assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità;
- mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge;
- assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza;
- svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall’importo e dalla tipologia della controversia;
- non esercitare alcuna pressione sulle parti e deve sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall’influenzarle;
- corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’Organismo;
- tenere gli incontri di mediazione presso la sede dell’Organismo, salvo quanto previsto dal regolamento.
L’inosservanza delle disposizioni del presente codice etico da parte del mediatore comporta la sospensione dall’incarico.