Dal 1.07.2025
* In attesa di approvazione da parte del Ministero
REQUISITI PER ISCRIZIONE NELL’ELENCO MEDIATORI
NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI
(codice etico)
Introduzione: La Mediazione
La mediazione è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution) attraverso il quale due o più parti, con l’assistenza di un mediatore imparziale e qualificato, possono confrontare i propri punti di vista e, se possibile, raggiungere un accordo amichevole per la composizione di una lite, senza ricorrere al giudice.
Si tratta di un procedimento volontario, riservato, rapido e flessibile, volto a favorire il dialogo tra le parti e la ricerca di soluzioni condivise. La mediazione è disciplinata in Italia dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche.
L’Organismo di Conciliazione Forense di Lecco, istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco con delibera del 04/03/2011, svolge attività di mediazione civile e commerciale, garantendo un servizio improntato a imparzialità, riservatezza, trasparenza ed efficienza.
Premessa
Il presente Codice Etico definisce i principi, i valori e le regole di condotta a cui devono attenersi l’Organismo di Conciliazione Forense di Lecco, i mediatori, il personale e i collaboratori, per garantire trasparenza, correttezza, imparzialità e professionalità nell’esercizio dell’attività di mediazione, nel rispetto delle normative vigenti (D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche).
SEZIONE I – Principi Generali
- Legalità: tutte le attività sono svolte nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.
- Onestà: i rapporti interni ed esterni si basano su correttezza, trasparenza e buona fede.
- Trasparenza: la comunicazione verso le parti, gli avvocati e tutti coloro che partecipano alle procedure di mediazione è chiara, completa e veritiera.
- Responsabilità: verso l’utenza, i mediatori, gli avvocati, le parti, i collaboratori e la collettività.
- Responsabilità sociale: l’Organismo promuove comportamenti etici e sostenibili nei confronti della società e dell’ambiente.
- Aggiornamento professionale: dovere di formazione continua per il personale, i mediatori e i collaboratori.
- Equità e diligenza: l’Organismo e i mediatori operano con indipendenza, imparzialità e la massima diligenza professionale.
- Autonomia finanziaria, funzionale e organizzativa: l’Organismo di Conciliazione Forense di Lecco, costituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco, si impegna a preservare la propria autonomia finanziaria, funzionale e organizzativa nell’attività di mediazione, riconoscendo piena autonomia gestionale al Responsabile dell’Organismo.
SEZIONE II – Uguaglianza e Non Discriminazione
L’Organismo ripudia ogni forma di discriminazione basata su genere, età, nazionalità, stato di salute, razza, lingua, religione, opinioni politiche o orientamento sessuale.
Garantisce parità di accesso al servizio per chiunque ne faccia richiesta per finalità non contrarie alla legge.
SEZIONE III – Rapporti Interni
- Rispetto e dignità: tutti i collaboratori rispettano la dignità, i diritti e le opinioni altrui.
- Non discriminazione: ogni forma di discriminazione è vietata.
- Sicurezza sul lavoro: l’Organismo tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori, garantendo ambienti sicuri e salubri.
- Correttezza e lealtà reciproca: i rapporti professionali interni si fondano su correttezza, lealtà e collaborazione.
SEZIONE IV – Rapporti Esterni
- Correttezza verso le parti: i rapporti con utenti, avvocati, partner e interlocutori esterni si basano su lealtà e rispetto reciproco.
- Trasparenza informativa: informazioni chiare e complete su procedure, tempi, costi e diritti delle parti.
- Promozione della mediazione: si impegna a diffondere la cultura della mediazione come strumento di gestione pacifica delle controversie.
SEZIONE V – Conflitto di Interessi e Imparzialità
- Conflitto di interessi: tutti i collaboratori e mediatori devono evitare situazioni di conflitto di interessi. Eventuali circostanze che possano compromettere l’indipendenza devono essere comunicate immediatamente all’Organismo e alle parti.
- Astensione in caso di interesse personale: il mediatore, nonché l’Organismo, si impegna a non prestare servizi di mediazione, conciliazione o altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie quando egli stesso, o l’Organismo, ha un interesse diretto o indiretto nella lite oggetto della mediazione.
- Imparzialità e neutralità: il mediatore e l’Organismo agiscono senza favoritismi o pregiudizi, mantenendo la propria terzietà in tutto il procedimento.
SEZIONE VI – Riservatezza
Tutti i soggetti che collaborano con l’Organismo di Conciliazione Forense di Varese, inclusi mediatori e personale, sono vincolati all’obbligo di riservatezza in merito alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura di mediazione.
L’Organismo garantisce che l’acquisizione, il trattamento e l’archiviazione di dati sensibili, e non, avvengano nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679 – GDPR).
SEZIONE VII – Linguaggio e Comunicazione
L’Organismo, unitamente a mediatori, dipendenti e collaboratori, si impegna a utilizzare un linguaggio chiaro, comprensibile e trasparente nella comunicazione verbale e scritta verso utenti, parti e terzi.
SEZIONE VIII – Diffusione del Codice Etico
L’Organismo di Conciliazione Forense di Lecco si impegna a consegnare il presente Codice Etico ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori, nonché a renderlo disponibile agli utenti e ai partecipanti alle procedure di Mediazione, mediante pubblicazione sul proprio sito web.
SEZIONE IX – Violazioni e Sanzioni
La violazione del presente Codice può comportare provvedimenti disciplinari nei confronti dei mediatori e dei collaboratori, inclusa l’esclusione dall’elenco dei mediatori.
Adozione e Revisione
Il presente Codice Etico è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’Organismo di Mediazione in data 12/06/2025 e viene aggiornato periodicamente per garantirne l’efficacia e la conformità alle normative vigenti.
Norme di comportamento per i mediatori
L’iscrizione all’Elenco dei mediatori dell’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Lecco è riservata agli Avvocati degli Ordini della Lombardia.
I mediatori già iscritti all’elenco alla data di approvazione del presente codice etico devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art 42 D.M. n.150/23.
Successivamente all’entrata in vigore del DM 150/23, ai sensi dell’art. 23 di detto decreto, requisito per l’iscrizione all’Elenco dei mediatori dell’Organismo è la presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo della prova finale, a un corso specifico di formazione riservato ad un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, affiancando il mediatore, a non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata, la presentazione dell’attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità, nonché la sottoscrizione di polizza rc professionale estesa all’attività di mediatore.
In ogni caso, tenuto conto della imprescindibile esigenza di garantire la qualità, la professionalità e la competenza dei mediatori, l’iscrizione e la permanenza all’elenco dei mediatori è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dall’Organismo.
I mediatori iscritti nell’elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall’Organismo, frequentando – dal 15 novembre 2023 – corsi di formazione e aggiornamento di almeno diciotto ore per biennio la cui attestazione viene rilasciata dallo stesso Organismo (art. 24 DM 150/23).
In particolare devono partecipare ad almeno 3 su 4 incontri annuali tra mediatori per la condivisione di buone prassi, fatta salva la facoltà per il Consiglio Direttivo di valutare discrezionalmente ed eventualmente accogliere le giustificazioni di assenza, che dovranno in ogni caso essere riferite a gravi e comprovate ragioni, e di sostituire la mancata partecipazione con un proporzionato obbligo formativo.
La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall’elenco dei mediatori.
Il rifiuto, senza giustificato motivo, da parte di un mediatore all’incarico a lui affidato – quando è reiterato per più di tre volte nell’arco di un triennio – comporta la cancellazione dello stesso dall’elenco dell’Organismo.
Il possesso dei requisiti di onorabilità fissati dal DM 150/23, nonché il rispetto del limite di iscrizione presso non più di cinque organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, costituiscono requisiti per il mantenimento dell’iscrizione presso l’Organismo.
L’Organismo può e deve verificare che i singoli mediatori esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dell’Organismo.
I mediatori devono avere un’anzianità d’iscrizione all’Albo degli Avvocati e di effettivo esercizio della professione non inferiore a tre anni.
Il mediatore dovrà attenersi alle disposizioni di cui all’art. 62 del Codice Deontologico forense.
È fatto divieto ai mediatori di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio. Non possono percepire compensi direttamente dalle parti.
Al mediatore è fatto obbligo di:
- sottoscrivere, per ogni mediazione per la quale è designato, una dichiarazione di imparzialità e indipendenza;
- informare immediatamente le parti e l’Organismo delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità e all’indipendenza nello svolgimento della mediazione;
- sottoscrivere, per ogni mediazione per la quale è designato, dichiarazione di non trovarsi in situazioni di incompatibilità di cui all’art. 21 DM 150/23;
- informare immediatamente le parti e l’Organismo circa l’insorgenza di eventuali situazioni di incompatibilità;
- formulare, ove concordemente richiesto dalle parti qualora disponga degli elementi necessari, le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative.
- assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità;
- mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge;
- assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza;
- svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall’importo e dalla tipologia della controversia;
- non esercitare alcuna pressione sulle parti e rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall’influenzarle;
- corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’Organismo;
- tenere gli incontri di mediazione presso la sede dell’Organismo salvo espressa autorizzazione del Responsabile dell’OCF
L’inosservanza delle disposizioni del presente codice etico da parte del mediatore comporta l’immediata segnalazione della violazione al Responsabile dell’Organismo e la sospensione dall’incarico.
Sino al 30.06.2025
REQUISITI per ISCRIZIONE nell’ELENCO MEDIATORI NORME di COMPORTAMENTO per i MEDIATORI
(codice etico)
L’iscrizione all’Elenco dei mediatori dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Lecco è riservata agli Avvocati degli Ordini della Lombardia.
I mediatori già iscritti all’elenco alla data di approvazione del presente codice etico devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art 42 D.M. n.150/23.
Successivamente all’entrata in vigore del DM 150/23, ai sensi dell’art. 23 di detto decreto, requisito per l’iscrizione all’Elenco dei mediatori dell’Organismo è la presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo della prova finale, a un corso specifico di formazione riservato a un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, affiancando il mediatore, a non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata, la presentazione dell’attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità, nonché la sottoscrizione di polizza rc professionale estesa all’attività di mediatore.
In ogni caso, tenuto conto della imprescindibile esigenza di garantire la qualità, la professionalità e la competenza dei mediatori, l’iscrizione e la permanenza all’elenco dei mediatori è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dall’Organismo.
I mediatori iscritti nell’elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall’Organismo, frequentando – dal 15 novembre 2023 – corsi di formazione e aggiornamento di almeno diciotto ore per biennio la cui attestazione, dietro verifica dell’effettivo svolgimento del corso, viene rilasciata dallo stesso Organismo (art. 24 DM 150/23).
In particolare la partecipazione ad almeno 3 su 4 incontri annuali tra mediatori per la condivisione di buone prassi, fatta salva la facoltà per il Consiglio Direttivo di valutare discrezionalmente ed eventualmente accogliere le giustificazioni di assenza, che dovranno in ogni caso essere riferite a gravi e comprovate ragioni, e di sostituire la mancata partecipazione con un proporzionato obbligo formativo.
La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall’elenco dei mediatori.
Il rifiuto, senza giustificato motivo, da parte di un mediatore all’incarico a lui affidato – quando reiterato per più di tre volte nell’arco di un triennio – comporta la cancellazione dello stesso dall’elenco dell’Organismo.
Il mantenimento dei requisiti di onorabilità fissati dal DM 150/23, nonché il rispetto del limite di iscrizione presso non più di cinque organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, costituiscono requisiti per il mantenimento dell’iscrizione presso l’Organismo.
L’Organismo può e deve verificare che i singoli mediatori esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dell’Organismo.
I mediatori devono avere un’anzianità d’iscrizione all’Albo degli Avvocati e di effettivo esercizio della professione non inferiore a tre anni.
I mediatori dovranno attenersi alle disposizioni di cui all’art. 62 del Codice Deontologico forense.
È fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio. Non possono percepire compensi direttamente dalle parti.
L’incarico di mediazione non può essere assegnato al Responsabile dell’Organismo e ai membri del Consiglio Direttivo. I consiglieri degli ordini forensi possono svolgere le funzioni di mediatore presso l’Organismo.
Al mediatore è fatto obbligo di:
- sottoscrivere, per ogni mediazione per la quale è designato, una dichiarazione di imparzialità e indipendenza;
- informare immediatamente le parti e l’Organismo delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità e all’indipendenza nello svolgimento della mediazione;
- sottoscrivere, per ogni mediazione per la quale è designato, dichiarazione di non trovarsi in situazioni di incompatibilità di cui all’art. 21 DM 150/23;
- informare immediatamente le parti e l’Organismo circa l’insorgenza di eventuali situazioni di incompatibilità;
- formulare, ove concordemente richiesto dalle parti qualora disponga degli elementi necessari, le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative;
- assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità;
- mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge;
- assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza;
- svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall’importo e dalla tipologia della controversia;
- non esercitare alcuna pressione sulle parti e deve sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall’influenzarle;
- corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’Organismo;
- tenere gli incontri di mediazione presso la sede dell’Organismo, salvo quanto previsto dal regolamento.
L’inosservanza delle disposizioni del presente codice etico da parte del mediatore comporta la sospensione dall’incarico.