Prassi applicative

Rinvio del primo incontro

Il rinvio del primo incontro di mediazione viene effettuato, su richiesta di una delle parti, dalla Segreteria solo se strettamente indispensabile e per giustificati motivi oggettivi.
In ogni caso, la richiesta di rinvio deve essere inoltrata almeno 5 giorni lavorativi prima del giorno fissato per l’incontro.

Contenuto dei verbali di mediazione e riservatezza

A garanzia della riservatezza del procedimento, il mediatore non verbalizza circostanze emerse nel corso del procedimento di mediazione né dichiarazioni delle parti o dei loro avvocati, salvo quanto previsto dal successivo capoverso.

Indicazione delle parti che intendono / non intendono proseguire nella mediazione

Al termine del primo incontro, se la parte lo chiede, il mediatore indica nel verbale la dichiarazione della parte relativa alla sua intenzione di proseguire oppure no con la mediazione.
Il mediatore non verbalizza gli eventuali motivi addotti dalla parte che non intende proseguire a giustificazione del suo mancato consenso alla prosecuzione.

Motivazioni delle mancate adesioni

In caso di mancata adesione della parte chiamata, nel verbale non si inseriscono le motivazioni eventualmente addotte a giustificazione della mancata adesione, in quanto tali dichiarazioni possono essere prodotte direttamente nel giudizio dalla parte non aderente. La parte istante potrà prendere visione della comunicazione contenente tali motivi recandosi presso la Segreteria.

Convocazioni a mezzo raccomandata A.R.

Se al primo incontro di mediazione si verifica la seguente situazione:
1) la parte chiamata non è presente
2) non è ancora tornato l’avviso di ricevimento della raccomandata di convocazione
3) non si sono ancora perfezionati i termini di compiuta giacenza il mediatore tiene con la parte istante o il suo procuratore un incontro nel quale il procedimento è rinviato a nuova data.
Sarà onere della parte istante convocare (a mezzo raccomandata A.R.) la parte chiamata per il nuovo incontro, che viene fissato tenendo conto dei termini necessari per un’eventuale compiuta giacenza della seconda raccomandata.

Chiamata di terzo

Qualora una delle parti intenda estendere la mediazione ad un terzo, deve depositare il modulo di adesione e compilare il modulo di domanda di mediazione nei confronti del terzo, comunicando all’altra parte l’estensione della mediazione al terzo. La parte aderente che effettua la chiamata (nei confronti del terzo) versa l’indennità prevista per la propria adesione al procedimento e paga i costi per la convocazione del terzo. Il numero del procedimento di mediazione è sempre unico.

Valore della controversia ed indennità di mediazione

Laddove le parti non siano d’accordo sul valore della controversia, si prende come riferimento il valore maggiore, così come avviene in caso di giudizio. E’ sempre fatta salva la facoltà del mediatore di individuare l’esatto ed effettivo valore della controversia. In caso di difformità del valore effettivo rispetto a quanto dichiarato, le parti sono tenute a pagare l’integrazione delle indennità o a domandare la restituzione della differenza rispetto alle indennità già versate.

Corresponsione delle indennità per “centro di interessi”

Le indennità di mediazione sono pagate in base al criterio del “centro di interessi”. Pertanto, nei procedimenti di mediazione in materia successoria o divisoria, le indennità di mediazione devono essere corrisposte da ciascun soggetto (perché autonomo centro di interessi) ed indipendentemente dal valore della quota a lui spettante.

Autentica notarile

Nel caso in cui sia necessario che il verbale di mediazione venga autenticato da un notaio, le parti provvedono autonomamente a contattare un notaio che verifica il contenuto della bozza di accordo e procede all’autentica del verbale con cui si conclude il procedimento.

Domande di mediazione incomplete

Qualora l’istanza di mediazione risulti incompleta, l’Organismo di Mediazione tiene in sospeso la domanda e invita il richiedente a provvedere al perfezionamento entro 10 giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente il termine, la procedura di mediazione sarà chiusa d’ufficio. Le spese di avvio saranno comunque dovute a titolo di diritti di segreteria, dunque dovranno essere versate o, se già corrisposte, non saranno rimborsate.