Compiti e prerogative del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

I Compiti e le Prerogative del Consiglio dell’ordine sono disciplinati dall’art. 29 della L. 247/2012, previsione fortemente innovativa perché oltre a richiamare numerose competenze attualmente già attribuite ed esercitate dai Consigli territoriali aggiunge compiti ulteriori.

Di particolare rilievo la potestà regolamentare dell’Ordine, che approva i regolamenti interni nonché quelli in materie non disciplinate dal CNF, ovvero di integrazione a questi ultimi, valorizzando in tal modo ulteriormente il carattere di autonomia degli ordini professionali in qualità di enti pubblici non economici.

Compiti e funzioni

Quanto alle funzioni, si riproducono sostanzialmente molte di quelle già attualmente attribuite ed esercitate dai Consigli territoriali in forza dell’art. 14 del r.d.l. n. 1578/1933, ovvero:

– la tenuta di albi, elenchi e registri (lett. a);
– la vigilanza sul tirocinio forense, affinché sia svolto in maniera corretta ed efficace (lett. c);
– l’organizzazione e la promozione di eventi formativi (lett. d) nonché il controllo relativo all’assolvimento dell’obbligo di formazione continua (lett. i), in forza del regolamento vigente per la formazione continua adottato dal Consiglio nazionale forense il 13 luglio 2007 ovvero del regolamento da adottarsi ai sensi  dell’art. 11, comma 3;
– la vigilanza sulla condotta degli iscritti (lett. f);
– la funzione di c.d. opinamento delle parcelle, resa in forma di pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti (lett. l);
– l’adozione dei provvedimenti opportuni per la con- segna di atti e documenti in caso di morte o perdurante impedimento di un iscritto (lett. m);
– la funzione conciliativa tra gli iscritti ovvero tra avvocati e clienti in dipendenza dell’esercizio professionale (lett. o);
– la possibilità di costituire unioni regionali o interregionali (lett. p).

Per quanto concerne le altre funzioni, numerose risultano le novità. 

In primo luogo, in materia di tirocinio forense, si prevede che gli Ordini provvedano ad istituire ed organizzare scuole forensi (in conformità a quanto disposto dall’art. 43), anche al fine di favorire le iniziative per rendere più proficuo il periodo di tirocinio ora ridotto a diciotto mesi e consentire al tirocinante di acquisire maggiori conoscenze e competenze (lett. c). Alla lett. e) si prevede la promozione e l’organizzazione di corsi e scuole per l’acquisizione del titolo di specialista, ai sensi dell’art. 9, d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative; la disposizione, tuttavia, necessita di un regolamento ministeriale attuativo, da adottarsi ai sensi dell’art. 1, comma 3. In correlazione a tali prerogative si pone, altresì, la disposizione di cui al successivo art. 40, che consente agli Ordini circondariali di stipulare convenzioni con le università, al fine di disciplinare i rapporti reciproci.

In relazione ai compiti di vigilanza, conformemente alla mutata struttura degli organi del procedimento disciplinare, il Consiglio dovrà provvedere a trasmettere al Consiglio distrettuale di disciplina le notizie relative a violazioni di norme deontologiche commesse dagli iscritti; si prevede allo stesso tempo che il Consiglio elegga i componenti del Consiglio distrettuale di disciplina, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 50 (ove si prevedono due regolamenti del Consiglio nazionale forense, il primo per disciplinare l’elezione dei membri del relativo collegio ed il secondo per le norme sul procedimento disciplinare). 

Altra novità prevista dalla nuova legge professionale è contenuta nella lett. g), ove si attribuisce all’Ordine il compito di verificare la continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale: tale funzione si ricollega, necessariamente, alla disposizione di cui all’art. 21, ove si prevede che tali requisiti risultino indispensabili ai fini della permanenza dell’iscrizione all’albo. Al comma 2 della disposizione citata, infatti, si prevede che il Consiglio dell’Ordine effettui le verifiche necessarie con cadenza almeno triennale, anche richiedendo informazioni all’ente previdenziale (che risulterà, necessariamente, la Cassa forense, successivamente all’adozione del regolamento previsto dal comma 9 della disposizione) ed eseguendo a tal fine una revisione periodica degli albi. 

Fortemente innovativa la previsione di cui alla lett. n), che sancisce la possibilità di costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, facendo leva sul metodo dell’alter- native dispute resolution, al fine di contenere i costi di un eventuale procedimento giudiziario e incentivare meccanismi atti a favorire un deflazionamento del contenzioso nei tribunali.

Rafforza il principio di autonomia dell’Ordine la possibilità consentita alla lett. p) di costituire Unioni regionali ed interregionali; si specifica che lo Statuto del- l’Unione debba essere trasmesso al Consiglio nazionale forense e che possa prevedere anche funzioni di interlocuzione con regioni, enti locali ed università, particolarmente per promuovere iniziative di comune interesse o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciò può consentire, nel rispetto della competenza istituzionale di ciascun Ordine, la possibilità ad esempio di promuovere ed organizzare insieme corsi di formazione professionale ovvero di promuovere iniziative per elevare la cultura e la professionalità dei propri iscritti (cfr. lett. h). Alla stessa ratio risponde la previsione di cui alla lett. q), ove si prevede la possibilità per gli Ordini di aderire ad associazioni e fondazioni che abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti. 

Tra le ultime novità figura, in primo luogo, la lett. r), ove si prevede che l’Ordine garantisca l’attuazione del principio di cui all’art. 51 Cost. anche nella professione forense, riferendosi evidentemente alla necessità di garantire pari opportunità tra donne uomini nell’accesso e nell’esercizio della professione (per le cariche elettive, infatti, le norme specifiche si collocano in una sede diversa: cfr. art. 28, comma 2 e 34, comma 3, ove si parla di necessità di assicurare l’equilibrio tra i generi). Infine, la lett. t) prevede che il Consiglio vigili sulla corretta applicazione, nei limiti del proprio circondario, delle norme dell’ordinamento giudiziario, segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti. La disposizione, invero, ricalca quanto già previsto all’art. 7, comma 1, ove si prevede che ciascun avvocato, al fine di non incorrere in responsabilità disciplinare, debba dichiarare al Consiglio dell’Ordine presso il quale risulta iscritto la sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con i magistrati, in quanto rilevanti ai sensi dell’art. 18 dell’ordinamento giudiziario (R.D. n. 12/1941).

Prerogative

Quanto alle prerogative, come già anticipato, il comma 2 dell’art. 29 ribadisce il principio di autonomia gestionale e finanziaria dell’Ordine, bilanciato dal controllo annuale esercitato dall’Assemblea degli iscritti mediante l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. L’autonomia finanziaria ed il potere di autorganizzazione dell’ente si esplica mediante la gestione e l’amministrazione dei beni del Consiglio che, per provvedere alle spese di gestione ed alle attività necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali – tra i quali figurano la tutela del ruolo dell’avvocatura, il ruolo di servizi per l’utenza ed il migliore esercizio delle attività professionali –, può fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari a carico di tutti gli iscritti agli albi, elenchi e registri, nonché con- tributi per il rilascio di certificati, copie e tessere e pareri per i compensi (comma 3), conformemente a quanto già disposto dagli artt. 92, comma 1 R.D.L. n. 1578/1933 e 7, comma 2 del D.lgs.Lgt. n. 382/1944. La determinazione dell’entità del contributo è affidata al Consiglio, in modo tale da garantire il pareggio di bilancio (comma 4). Per quanto concerne la riscossione del contributo annuale, unitamente ai contributi dovuti al Consiglio nazionale (in forza della disposizione di cui all’art. 35, comma 2), il comma 5 prevede che si proceda tramite iscrizione a ruolo, ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette (D.P.R. n. 858/1963). La previsione ricalca, in realtà, quanto già previsto dall’articolo unico della L. n. 292/1978, che affidava alla disciplina di cui all’art. 3 di tale decreto la riscossione di tasse e contributi previsti dagli ordini professionali. 

Si rafforza, infine, l’autonomia gestionale e finanziaria dell’ente mediante la previsione di cui al comma 6, che consente di sospendere i professionisti che non provvedano al versamento del contributo annuale, mediante un provvedimento avente natura non disciplinare, confermando la giurisprudenza in materia disciplinare del Consiglio nazionale sul punto.