Codice etico

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO MEDIATORI

NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI

Requisito necessario per l’iscrizione all’Elenco predetto é la presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo, a un corso specifico di formazione a ciò qualificante della durata di 50 ore.
I mediatori iscritti nell’elenco, ancorché sospesi, devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall’Organismo, frequentando, nel biennio successivo al conseguimento della qualifica, corsi di  formazione e di aggiornamento di 24 ore con cadenza biennale, e certificare di aver svolto tirocinio assistito partecipando ad almeno 20 procedimenti di mediazione in qualità di mediatore tirocinante, di cui almeno 5 con la presenza di entrambe le parti e almeno 3 mediatori diversi.
La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento ed il mancato svolgimento del tirocinio assistito, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall’elenco dei mediatori.
Ulteriori requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei mediatori sono il rispetto degli orari, la correttezza nella redazione dei verbali, il risultato delle schede di valutazione e la partecipazione ad almeno 3 su 4 incontri annuali tra mediatori per la condivisione di buone prassi, fatta salva la facoltà per il Consiglio Direttivo di valutare discrezionalmente ed eventualmente accogliere le giustificazioni di assenza, che dovranno in ogni caso essere riferite a gravi e comprovate ragioni, e di sostituire la mancata partecipazione con un proporzionato obbligo formativo.
Per i mediatori che si iscrivono per la prima volta in un Organismo, è obbligatorio partecipare a 5 procedimenti in qualità di uditore (almeno 2 mediazioni diverse in cui sono presenti entrambe le parti).
Il rifiuto, senza giustificato motivo, da parte di un mediatore all’incarico a lui affidato – quando reiterato per più di tre volte nell’arco di un triennio – comporta la cancellazione dello stesso dall’elenco dell’Organismo.
Il mantenimento dei requisiti di onorabilità fissati dal DM 180/10, nonché il rispetto del limite di iscrizione presso non più di cinque organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, costituiscono requisiti per il mantenimento dell’iscrizione presso l’Organismo.
L’Organismo può e deve verificare che i singoli mediatori esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dell’Organismo.
I mediatori devono essere iscritti all’Albo degli Avvocati degli Ordini della Lombardia.
Il mediatore e i suoi ausiliari non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. E’ fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio. Non possono percepire
compensi direttamente dalle parti.
Al mediatore è fatto obbligo di:

  • sottoscrivere, per ogni mediazione per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità;
  • informare immediatamente le parti e l’Organismo delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione;
  • formulare, ove richiesto, le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative;
  • assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità;
  • mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge;
  • assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza;
  • svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall’importo e dalla tipologia della controversia;
  • astenersi dall’esercitare alcuna pressione sulle parti e deve sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall’influenzarle;
  • corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’Organismo.

Gli incontri di mediazione dovranno essere tenuti presso la sede dell’Organismo; è possibile effettuare alcune sessioni della mediazione in luoghi diversi rispetto alla sede dell’Organismo unicamente qualora sia necessario l’intervento di un professionista (consulente) terzo rispetto alle parti, il quale segnali l’opportunità di operare presso il proprio studio o in diversi luoghi indicati dal medesimo, oppure in caso di necessità di ispezioni o sopralluoghi.
L’’inosservanza delle disposizioni del presente codice etico da parte del mediatore comporta l’immediata segnalazione della violazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza per l’eventuale sospensione dall’incarico di mediatore e/o per altri eventuali provvedimenti.