Regolamento

1) Costituzione

In applicazione alla normativa nazionale e europea al fine di:

  • Promuovere le politiche di pari opportunità nell’accesso, nella formazione e nella qualificazione professionale;
  • Prevenire contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l’uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
  • Sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012; è costituito, anche ai sensi dell’art. 25 co.4 L. 247/12, il Comitato per le Pari

Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco.

Il Comitato ha sede presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco. 

2) Composizione

Il Comitato è composto da Avvocati iscritti all’Albo degli Avvocati di Lecco e dura in carica 4 anni; Il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del nuovo Comitato.

Il Comitato è composto da 5 avvocati, di cui uno designato dal Consiglio dell’Ordine al suo interno; gli altri vengono eletti dagli iscritti agli Albi, così come previsto dal successivo art. 9.

Al suo interno il Comitato elegge il Presidente e il Segretario che funge anche da Vice

Presidente.

3) Funzioni

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri. A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

  1. attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni oggettive e soggettive di disparità nell’ambito istituzionale di pertinenza dell’Ordine degli Avvocati;
  2. diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;  
  3. elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell’accesso e nella crescita dell’attività professionale; 
  4. proporre al Consiglio dell’Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti; 
  5. elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette; 
  6. promuovere iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità; 
  7. richiedere l’inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio; 
  8. individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l’attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l’ordinamento professionale. 

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al

Consiglio dell’Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell’uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012,  a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori. 

Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità. 

Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno “sportello” volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria. 

4) Funzioni della/del Presidente e del Segretario.  

Il Presidente: 

  • rappresenta  il Comitato; 
  • convoca e presiede il Comitato, con cadenza semestrale, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo delle componenti; 
  • stila l’ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti; 

Il Segretario: 

  • ha il compito di tenere informato il Comitato dell’attività e delle iniziative del Consiglio dell’Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato; 
  • redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere; 
  • sostituisce il  Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi.  In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dal componente più anziano ed esperto del Comitato per anzianità di iscrizione all’Albo. 

L’attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell’Ordine per le usuali attività di Segreteria. 

5) Organizzazione interna del Comitato  

Il Comitato  si riunisce – anche attraverso strumenti telematici – almeno una volta ogni 6 mesi. 

Delle riunioni, a cura del segretario, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritto agli Albi e Registri. 

La riunione è validamente costituita con la presenza – anche attraverso strumenti telematici – della maggioranza dei componenti. 

Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto del

Presidente.  

6) Incompatibilità, decadenza,  dimissioni e cessazione.  

La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del

Comitato PO del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della Cassa Forense e dell’OUA ovvero delle Commissioni PO dei medesimi organismi. 

L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare  per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciatario e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. 

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di un componente  eletto, entro trenta giorni dall’evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con il primo dei non eletti alle ultime elezioni.  

Nell’ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente del componente nominato dal Consiglio dell’Ordine, quest’ultimo dovrà sostituirlo,  entro il termine perentorio di un mese dal verificarsi dell’evento, decorso il quale subentrerà il primo dei non eletti al CPO. 

Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati di Lecco, in ogni ipotesi di sospensione dall’esercizio professionale, in seguito all’applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato. 

E’ causa di giustificazione l’assenza determinata e collegata all’assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio, e attività di cura. 

L’intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà dei suoi componenti. 

7) Diritto di informazione  

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autoritàconsultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni. 

8) Strumenti e Risorse  

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell’Ordine dispone: 

  • che i propri  Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato; 
  • che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo;  – che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell’attività del Comitato finalizzato a  promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche; 
  • quant’altro necessario per la corretta attività del Comitato. 

9) Elezioni delle/dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione   

9.1 – Le elezioni dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni.

Resta ferma la composizione dei Comitati già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 247/12 la cui durata, viene prorogata al 31.12.2014. 

I Comitati di prima costituzione resteranno in carica fino alla scadenza del 31.12.2014, prevista dall’art. 65 L. 247/12, per i componenti del Consiglio dell’Ordine. 

9.2 – I Componenti del CPO non possono venire eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato. 

9.3 – Hanno diritto di voto tutti gli Avvocati iscritti all’Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Lecco, alla data di scadenza del deposito delle candidature.

Sono esclusi dal diritto di voto gli Avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione. 

9.4 – Sono eleggibili gli Iscritti che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento.  9.5 Sono ammesse sia candidature individuali che raggruppamenti per liste. In ogni caso le candidature e le liste devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni.

9.6 – Le elezioni del Comitato devono essere indette dal Presidente del Consiglio dell’Ordine entro 6 mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio. Per i Comitati di prima elezione il Presidente del Consiglio dell’Ordine provvederà ad indire le elezioni, previa approvazione del Regolamento, senza ritardo. 

9.7 – Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell’Ordine. 

9.8 – I componenti del seggio elettorale, in numero di 4 oltre il Presidente, non possono essere candidati e vengono designati dal Comitato uscente, mentre per la prima elezione vengono designati dal Consiglio dell’Ordine. 

Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, o in sua assenza dal Segretario del Consiglio dell’Ordine o da altro Avvocato designato dal Presidente del COA. 

9.9 – Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da un componente del seggio elettorale.  

Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi – arrotondato per difetto – a quello dei componenti da eleggere. 

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine il Presidente del seggio proclama eletti candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. 

In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il Candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quello maggiore di età. 

9.10 – Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocato iscritto agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell’Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale. 

La presentazione del reclamo non sospende l’insediamento del nuovo Comitato. 

10)  Prima convocazione  

Il Comitato eletto viene convocato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti. 

Decorso il predetto termine gli eletti e designati procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell’art. 2. 

Il Consiglio dell’Ordine deve designare il componente di cui all’art. 2 entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. 

11) Modifiche del Regolamento  

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all’approvazione del Consiglio dell’Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. In mancanza le modifiche si intenderanno approvate. 

12) Entrata in vigore  

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine, in attuazione dell’art. 25 4° c. L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutti gli iscritti. 

Approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco con delibera in data 28 giugno 2013, con le modifiche apportate con delibera in data 19 dicembre 2014.