Webinar Tribuna – «Le impugnazioni nella riforma Cartabia»

14 e 28 aprile 2023, dalle ore 17.00 alle 19.00

Il legislatore della riforma è intervenuto su molteplici aspetti della disciplina in materia di impugnazioni, sia con riguardo alle disposizioni generali (artt. 568-592 c.p.p.), sia con riguardo alle disposizioni relative ai singoli mezzi d’impugnazione.

Un primo fondamentale intervento è stato adottato dalla legge 134 del 2021 in modo diretto (ossia senza ricorrere allo strumento della delega) ed è costituito dall’introduzione dell’istituto dell’improcedibilità (art. 344-bis c.p.p.), che opera in grado d’appello (anche in sede di rinvio) e nel giudizio di cassazione e che determina l’impossibilità di proseguire nel processo al decorrere di un determinato arco temporale (fatta salva l’applicabilità di alcuni correttivi), con conseguente caducazione della sentenza precedentemente emessa.

Attraverso la delega attuata con il D.Lgs. 150/2022, si è affermato il principio secondo cui è inammissibile l’impugnazione caratterizzata da mancanza di specificità; sono stati poi previsti, in relazione a talune ipotesi, specifici meccanismi di trasferimento dell’azione penale alla sede civile nel corso del giudizio di impugnazione; ulteriori novità riguardano le regole di presentazione dell’impugnazione e l’obbligo di dichiarazione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione.

Sia per il giudizio di cassazione che per quello d’appello è poi prevista, come forma elettiva di trattazione (e fatte salve alcune eccezioni), quella a rito camerale non partecipato, ossia con contraddittorio esclusivamente scritto, anche per i giudizi precedentemente celebrati in pubblica udienza o in camera di consiglio nelle forme di cui all’art. 127 c.p.p.

Novità sono state poi introdotte dal legislatore delegato anche in relazione a numerosi altri aspetti (limiti alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in caso di reformatio in peius nel giudizio abbreviato privo di integrazione probatoria; limiti all’appellabilità di talune tipologie di sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere ecc.).

Infine, sono state assegnate alla Corte di cassazione competenze riguardanti il rinvio pregiudiziale sulla competenza per territorio (art. 24-bis c.p.p.) e l’esecuzione delle decisioni della Corte di Strasburgo (art. 628-bis c.p.p.).

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