Statuto Organismo Mediazione

Disposizione preliminare

Ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 4.3.2010 n. 28, è istituito dal Consiglio dall’Ordine degli Avvocati di Lecco (di seguito COA), con delibera del 4/3/2011 l’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Lecco (di seguito OdM) avente lo scopo di svolgere stabilmente – anche secondo modalità telematiche – l’attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.

TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Sede
L’OdM ha sede presso il COA di Lecco e svolge le sue funzioni presso la sede del COA e nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Lecco in conformità dell’art. 18 del D.lgs. n. 28/2010, salvo diversa disposizione del COA e/o dell’OdM medesimo. Con delibera del 31.10.2014 è stata istituita la sezione distaccata dell’OdM presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Monza.

Art. 2 – Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa
L’Organismo è un’articolazione del COA ed è privo di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del COA.
I fondi per il funzionamento dell’Organismo sono costituiti dalle entrate derivanti dall’attività di mediazione e, ove queste non siano sufficienti, da fondi erogati dal COA.
L’Organismo, rappresentato dal Presidente, è comunque dotato di autonomia organizzativa.

Art. 3 – Personale dipendente
L’OdM si avvale del personale dipendente del COA, che delega allo scopo almeno uno dei propri dipendenti a svolgere compiti di segreteria. Detti dipendenti hanno l’obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi di qualsivoglia tipo, in qualsiasi modo e forma, direttamente dalle parti.

Art. 4 – Oggetto e Finalità
L’OdM svolge stabilmente l’attività di mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili e promuove la cultura e la pratica della mediazione in ogni campo allo scopo di offrire ai cittadini, alle imprese e agli enti di qualsiasi natura una possibilità alternativa di composizione delle controversie e di accesso alla giustizia.
Nell’adempimento delle proprie funzioni l’OdM, attraverso i suoi organi e di concerto con il COA, potrà:
– adottare e modificare il Regolamento di mediazione;
– compiere ogni attività diretta a portare a conoscenza dei Colleghi Avvocati e dei cittadini l’esistenza dell’OdM;
– promuovere azioni comuni con altre istituzioni anche specializzate, italiane e straniere, con associazioni professionali, con altri enti e organismi pubblici e privati comunque interessati alla diffusione delle procedure di mediazione e ciò anche ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. c), del D.M. 18.10.2010 n.180;
– stipulare convenzioni con gli enti di cui sopra.
L’OdM svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro.
L’OdM, salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 2 lett. b), del d.m. n. 180/2010 (polizza assicurativa), non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé o presso altri Enti o Organismi di mediazione iscritti nel Registro.

Art. 5 – Regolamento di procedura, codice etico, indennità
Il COA Lecco approva e modifica il Regolamento di mediazione con i relativi allegati A (“requisiti per iscrizione nell’elenco dei mediatori/norme di comportamento per i mediatori”, a valere anche come codice etico), B (“tariffario delle indennità di mediazione”) e C (“scheda di valutazione”).

TITOLO II
ORDINAMENTO INTERNO

Art. 6 Organi dell’Organismo
Sono organi dell’OdM: il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Segretario.

Art. 7 – Il Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente pro tempore del COA o suo delegato.
Il Presidente ha la rappresentanza dell’OdM; ne convoca e coordina le sedute del Consiglio Direttivo; stabilisce le materie da trattare e i punti dell’ordine del giorno; dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo e di ogni altro provvedimento dell’OdM; trasmette al COA eventuali esposti nei confronti dei mediatori assegnandoli, eventualmente, ai singoli componenti del Consiglio direttivo che siano anche membri COA o alla Commissione disciplinare del COA.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dell’OdM è composto da cinque membri.
Membro di diritto e presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente del COA o un suo delegato.
Gli altri membri sono nominati dal COA tra i suoi componenti e/o tra gli avvocati iscritti all’albo degli avvocati di Lecco da almeno 10 anni.
Non possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo i Mediatori iscritti nell’elenco dell’Organismo, salvo sospensione volontaria dagli incarichi disposta, a richiesta del Mediatore, per tutta la durata dell’incarico.
I componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica sino alla scadenza del mandato del COA.
In tutti i casi in cui durante il mandato uno o più componenti venissero a mancare o perdessero i requisiti, il COA provvederà alla loro sostituzione.
I componenti nominati in sostituzione cessano dalla carica, in ogni caso, con la scadenza del termine fissato per i componenti in carica al momento della sostituzione.

Art. 9 – Il Segretario
Il Segretario, eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e ricopre la figura di Responsabile ai sensi e con le funzioni di cui al d.m. n. 180/2010.
Provvede a tutti gli adempimenti della gestione, tra i quali la convocazione, la redazione, il deposito e la pubblicazione, ove necessaria, dei verbali del Consiglio Direttivo, tiene il registro degli affari di mediazione e provvede alla custodia dei relativi registri ai sensi art. 12 del d.m. n. 180/2010.
Tutte le sue funzioni sono svolte gratuitamente.

Art. 10 – Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari ed anche ad horas con comunicazione verbale o telefonica.
Il Consiglio Direttivo è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.
In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano per iscrizione all’Albo degli Avvocati del COA.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza di voti.
In caso di parità di voti prevale quella del Presidente o del suo facente funzioni.
Le riunioni dell’Organismo sono verbalizzate dal Segretario in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Segretario e custodito presso la sede dell’OdM COA Lecco nella segreteria del COA Lecco.

Art. 11 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo svolge le funzioni previste dal D.lgs. n. 28/2010 e dal d.m. n. 180/2010 e successive modifiche e integrazioni.
In particolare, ha i seguenti compiti:
a) redigere ed aggiornare periodicamente l’elenco dei mediatori e sottoporlo al COA per la ratifica, accertando che i mediatori siano in possesso dei requisiti indicati dall’art. 4, comma 3, del d.m. n. 180/2010 e dal Regolamento di mediazione (e relativi allegati) dell’OdM ed adempiano gli obblighi di aggiornamento almeno biennale ai sensi dell’art. 18 del d.m. n. 180/2010;
b) tenere il registro degli affari di mediazione ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 180/2010;
c) stabilire i criteri per l’assegnazione degli incarichi ai mediatori e designare mediatori;
d) vigilare sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto e sullo svolgimento dei servizi della Segreteria dell’OdM;
e) segnalare eventuali mancanze e/o inadempimenti del mediatore al COA per l’eventuale sospensione dall’incarico di mediazione e/o per altri eventuali provvedimenti;
f) provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato e a tutti gli incombenti successivi alla conclusione del tentativo di mediazione;
g) trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro degli Organismi, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, il rendiconto della gestione sui modelli predisposti dal Ministero;
h) tenere la contabilità dell’Organismo e predispone il rendiconto contabile finanziario;
i) determinare il compenso dei mediatori e disporre il pagamento dei corrispettivi dovuti;
j) individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite;
k) correggere il valore indicato dalle parti, quando non sia stato correttamente indicato a norma del codice di procedura civile;
l) curare l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 8 del d.m. n. 18/2010;
m) curare che al termine dei procedimenti di mediazione venga consegnata ad ogni parte idonea scheda per la valutazione del servizio secondo il modello allegato al regolamento ai sensi dell’art. 7, comma 5° lett. b), del d.m. 180/2010, trasmettendola al responsabile del Registro degli Organismi di mediazione presso il Ministero.

TITOLO III
DEI MEDIATORI E DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 12 – Elenco dei Mediatori
L’OdM si avvale, per svolgere le sue funzioni, di un elenco di Mediatori composto da almeno 5 avvocati che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore per il richiedente, e che siamo in possesso dei requisiti indicati dall’art.4 comma 3, del d.m. 180/10 e da regolamento dell’Organismo.
Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere l’Elenco dei Mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati, a sottoporlo al COA per la ratifica e a trasmetterlo, entro i successivi 10 giorni, al Ministero competente.
Il Consiglio Direttivo deve, comunque, provvedere, nel mese di gennaio di ogni anno, all’aggiornamento dell’Elenco dei Mediatori e a verificare il mantenimento del possesso, in capo ai Mediatori già iscritti, dei requisiti di idoneità indicati dall’art.4 comma 3 del D.M. 180/10.

Art. 13 – Mediatori
Il Mediatore dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento di mediazione dell’OdM.

Art. 14 – Riservatezza del Procedimento
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico, tranne nei casi previsti dalla legge o dal regolamento.
Il Mediatore è tenuto all’obbligo di riservatezza in ordine a quanto appreso.

Art. 15 – Norme di procedura – Rinvio
Le norme per l’attivazione del procedimento di mediazione, la designazione e la prestazione del mediatore, le incompatibilità e la sostituzione sono contenute nel Regolamento dell’Organismo di Mediazione, approvato dal COA e allegato al presente Statuto.

TITOLO IV
CONTABILITA’ DELL’ORGANISMO

Art. 16 – Mezzi dell’OdM
L’OdM per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del COA.
E’ tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le Entrate e le Uscite.

Art. 17 – Entrate ed Uscite
Sono entrate dell’OdM i proventi derivanti dall’attività di mediazione.
Sono uscite dell’OdM i compensi, debitamente fatturati, dei Mediatori.
Il COA accenderà per la gestione corrente delle Entrate e delle Uscite dell’OdM un apposito conto corrente bancario.
Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del COA, previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell’OdM.

Art. 18 – Controlli sulla gestione contabile dell’OdM
Il controllo sulla gestione contabile dell’OdM è affidato al COA, che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere pro tempore.
L’OdM è comunque tenuto a depositare semestralmente presso la Segreteria del COA il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione entro il 31 luglio dell’anno in corso (semestre gennaio-giugno) ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo (semestre luglio-dicembre) a quello di riferimento e comunque in tempo utile per il suo inserimento nel bilancio annuale dell’Ordine.
Il COA, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere alla sua eventuale approvazione.

Art. 19 – Destinazione delle Entrate
Le Entrate dell’OdM sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del COA derivanti dalle attività dell’OdM, in particolare per le seguenti voci di bilancio:
– “spese personale”: retribuzione ordinaria e straordinaria ed eventuali indennità speciali per i dipendenti del COA che svolgano la propria opera per l’OdM;
• “spese di cancelleria”: modulistica e cancelleria varia per l’attività dell’OdM;
• “spese postali e telefoniche”: maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall’attività dell’OdM;
• “altri costi”: polizza di assicurazione e costi aggiuntivi non definibili derivanti dall’attività dell’OdM.

Art. 20 – Polizza assicurativa
Il COA stipula polizza assicurativa di importo non inferiore ad € 500.000,00 per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione da parte dell’OdM.

TITOLO V
NORME FINALI

Art 21 – Entrata in vigore
Il presente Statuto, unitamente al Regolamento, verrà trasmesso al Ministero della Giustizia ai sensi dell’art.16 Dlgs n.28/2010 ai fini dell’iscrizione nel Registro degli Organismi.
Le norme e le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento entreranno in vigore dopo l’iscrizione dell’Organismo nel predetto Registro.

Art. 22 – Modifiche e Scioglimento
Il presente Statuto può essere modificato dal COA, sentito il parere del Consiglio Direttivo dell’OdM.
Ogni modifica dovrà essere inviata al Ministero della Giustizia e diverrà efficace decorsi i termini di cui all’art.5 D.M. 180/2010, senza che il Ministero abbia rilevato illegittimità o incongruenze.
L’OdM si estingue per motivata delibera del COA.
Con tale delibera il COA Lecco nomina un liquidatore ed assicura sino ad estinzione il corretto svolgimento di tutti i rapporti in essere alla data della delibera.
L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto all’Ordine degli Avvocati di Lecco.