Regolamento dell’Organismo di Mediazione

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, così come modificati dal D.L. n. 69/13, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
Le parti, ai sensi dell’art. 8 così come modificato dal D.L. 69/13, devono partecipare fino al termine della procedura con l’assistenza di un Avvocato iscritto all’Albo o di un praticante nei limiti dell’abilitazione. In particolare, i praticanti abilitati prima dell’entrata in vigore della Legge professionale n. 247 del 31.12.2012 possono proporre domanda di mediazione nei limiti indicata dalla legge 479 del 16.12.1999 e quelli abilitati successivamente all’entrata in vigore della Legge Professionale solo in sostituzione dell’avvocato.

ARTICOLO 2 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 28/10, così come modificato dal D.L. 69/13, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria dell’Organismo di Mediazione/Conciliazione (d’ora in poi ODM/ODC) sito nel luogo ove ha sede il giudice che sarebbe territorialmente competente a decidere della controversia.
In caso di più istanze relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all’Organismo territorialmente competente presso il quale è stata depositata la prima istanza.
La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l’apposito modulo (reperibile sul sito), sia in carta libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo: dati identificativi delle parti;
sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse oggetto della domanda; copia, laddove esistente, della clausola di mediazione; dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere; dati identificativi dei professionisti che assisteranno la parte nel procedimento; indicazione del valore della controversia; eventuale indicazione del mediatore scelto tra i nominativi dell’elenco dell’ODC/ODM (solo in caso di domanda congiunta).
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediaifone a norma del codicedi procedura civile. Nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole dive’l,enza tra le parti sulla stima, l’ODM decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediasione il valore risulta diverso da quello dichiarato dalle parti l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondentescaglionedi njerimento.
Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestualmente ed anche nei confronti di più soggetti.
Il deposito della domanda di mediazione, nonché l’adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell’ODC/ODM. Ogni parte, che abbia aderito alla procedura, ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore.

ARTICOLO 3 – LA SEGRETERIA

La Segreteria dell’ODC/ODM amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D. Igs. n. 28/10, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione é tenuto all’obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
La Segreteria verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento, annota la domanda nell’apposito registro e comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l’avvenuta ricezione:
a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato; la data e il luogo dell’incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che dovrà essere assistito da un avvocato iscritto all’Albo o praticante avvocato nei limiti dell’abilitazione (L. 479 del 16/12/1999 e L. P. 247 del 31.12.2012); le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/10;
b) all’altra parte o alle altre parti: l’avvenuto deposito della domanda di mediazione, nonché la sua trasmissione; le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/10; il nominativo del mediatore designato; la data e il luogo dell’incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che dovrà essere assistito da un avvocato iscritto all’Albo o praticante avvocato nei limiti dell’abilitazione (L. 479 del 16/12/1999 e L. P. 247 del 31.12.2012); l’invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell’incontro la propria adesione mediante l’apposito modulo reperibile sul sito internet www.ordineavvocati.lecco.it; chi sarà presente; l’accettazione del Regolamento e
delle indennità di cui alla tabella allegata; precisando che, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell’art. 8, comma 4 bis, del D. Igs. n. 28/10, il giudice può desumere argomenti di prova nell’eventuale giudizio, ai sensi dell’art. 116, sec. co., c.p.c .. ; avvertendo infine che, salvo nei casi di cui all’art.5, comma 1 del dlgs n.2812010 (mediazione obbligatoria), l’incontro non avrà luogo ove almeno una di esse non comunichi la propria intenzione di parteciparvi. In tale caso, qualora l’istante abbia richiesto che l’incontro abbia luogo anche se l’altra o le altre parti non abbiano dichiarato di volervi partecipare, la segreteria avverte queste ultime che l’incontro si terrà in ogni caso.
Si precisa che la parte chiamata potrà prendere visione dei documenti depositati dall’istante solo dopo aver aderito al procedimento.
Nel caso in cui la parte invitata non partecipi al primo incontro, viene rilasciato alla parte istante il verbale di mancata adesione, per il quale non sono previste spese aggiuntive.

ARTICOLO 4 – IL MEDIATORE

Il mediatore, durante il primo incontro, dovrà chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, al termine inviterà le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla volontà o meno di iniziare la procedura di mediazione e in caso positivo si darà inizio allo svolgimento previo pagamento, da ciascuna parte, delle spese di mediazione.
Al contrario, nel caso in cui le parti non intendono proseguire con la mediazione, il mediatore redigerà verbale di mancato consenso al proseguimento ai sensi dell’art. 5 comma 2-bis, così come modificato dal D.L. 69/2013.
Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia.
AI fine di garantire imparzialità e professionalità nella prestazione del servizio l’Organismo provvede alla designazione del mediatore in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge, dall’allegato A e dallo Statuto dell’Organismo, secondo criteri di rotazione che tengano conto dell’oggetto, del valore della controversia e delle competenzespecifichedel mediatore- tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco.
Il Mediatore al momento dell’iscrizione nell’elenco indica le materie rispetto alle quali ritiene di essere competente.
E’ facoltà dell’Organismo nominare più di un mediatore.
I mediatori iscritti nell’Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall’Organismo. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, previste da specifiche norme di legge e deve comunicare alla Segreteria, non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l’accettazione dell’incarico.
Al momento dell’accettazione dell’incarico, il mediatore deve sottoscrivere un’apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento senza le quali non può avere inizio il procedimento di mediazione. La comunicazione di accettazione dell’incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità; qualora, successivamente
all’accettazione dell’incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e l’Organismo.
Le parti possono richiedere all’ODCjODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell’istanza l’ODC/ODM nominerà un altro mediatore. L’Organismo provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall’Organismo.
In ogni caso il mediatore non può astenersi dall’incarico ricevuto senza motivazione e comunque non più di tre volte in un triennio pena la cancellazione d’ufficio dall’elenco.
Sarà consentito gratuitamente da parte dell’ODM/ODC il tirocinio assistito di cui all’art. 4 co.s tett. b) D.M. N.145/2011 ai mediatori iscritti nel proprio elenco e ai mediatori di altri Organismi, ove possibile per questi ultimi, tenendo conto del numero delle mediazioni effettivamente svolte e della necessità di garantire prioritariamente l’aggiornamento ed il tirocinio dei mediatori iscritti presso il proprio organismo e presso gli Organismi dell’Unione Lombarda.
Ai fini di garantire il tirocinio assistito è prevista e consentita la partecipazione di un numero massimo di due mediatori tirocinanti a ciascun procedimento in affiancamento al mediatore designato per il procedimento, che dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di imparzialità e aderire anch’essi al codice di comportamento, pena l’impossibilità per gli stessi di partecipare all’incontro.
La designazione dei mediatori tirocinanti verrà effettuata secondo criteri di rotazione, tenendo conto in prevalenza delle competenze specifiche indicate nella domanda di iscrizione all’organismo di appartenenza. L’Organismo cura la certificazione dello svolgimento del tirocinio assistito e controlla la partecipazione, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 10 procedimenti di mediazione in qualità di mediatore tirocinante ed a 3 mediazioni effettive in qualità di mediatore o co-mediatore svolti presso organismi iscritti da parte dei mediatori iscritti presso di esso.

ARTICOLO 5 -INCONTRO DI MEDIAZIONE

L’Organismo fissa il primo incontro tra le parti e il mediatore a norma dell’art. 8, 1 comma Dlgs 28/2010, come modificato dal D.L. n. 69/13. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell’ODC/ODM. È possibile effettuare alcune sessioni della mediazione in luoghi diversi rispetto alla sede dell’Organismo unicamente qualora sia necessario l’intervento di un professionista (consulente) terzo rispetto alle parti, il quale segnali l’opportunità di operare presso il proprio studio o in diversi luoghi indicati dal medesimo, oppure in caso di necessità di ispezioni o sopralluoghi.
Il mediatore informa le parti circa i connotati, le modalità di svolgimento della mediazione e gli effetti della stessa, all’esito del quale invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare o meno la procedura di mediazione. Nel caso in cui le parti, all’esito del primo incontro di cui all’art. 8, comma l, del D.Lgs. 28/2010 esprimono la volontà di iniziare la procedura di mediazione e di procedere con lo svolgimento, il mediatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità e in mancanza di nomina di mediatore ausiliario, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali ai sensi dell’art 8 comma 4 Dlgs 28/10. La nomina dell’esperto é subordinata all’adesione di almeno una parte all’impegno, dalla stessa sottoscritto, a sostenerne gli oneri sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi dei Ctu in vigore presso il Tribunale di Lecco.
L’incontro – con l’accordo del mediatore e della segreteria – può essere rinviato ad altra data su richiesta motivata di una o di entrambe le parti e solo se la parte convocata abbia preventiva mente aderito alla procedura.

ARTICOLO 6 – ESITO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 28/10, come modificato dal D.L. n. 69/13, quando è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore redige processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo raggiunto.
Il mediatore è tenuto a formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento e solo qualora disponga degli elementi necessari. In ogni caso, prima della formulazione della proposta, il mediatore deve informare le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13 Dlgs 28/10, come modificato dal D.L. n. 69/13.
La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e la stessa, salvo diverso accordo delle parti, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
Le parti, entro sette giorni, dovranno far pervenire al mediatore, per iscritto, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
Quando l’accordo è raggiunto il mediatore redige verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L’accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore redige verbale, con l’indicazione della proposta e le ragioni del mancato accordo; il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
In caso di mancata partecipazione di una delle parti al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta e nel verbale dà atto della mancata partecipazione.
Il verbale verrà redatto in un numero di originali pari al numero delle parti.
Nei casi di cui all’art. 5 comma 1 Olgs n.28j2010, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e di mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art. 11 comma 4, del decreto legislativo.
AI termine del procedimento di mediazione verrà consegnata ad ogni parte la scheda valutativa che le parti dovranno compilare e sottoscrivere. Sarà cura dell’Organismo trasmettere al responsabile della tenuta del registro e dell’elenco la scheda per via telematica con modalità che assicurino la certezza dell’avvenuto ricevimento. Nel caso in cui l’Organismo venga sospeso o cancellato dal registro tenuto dal Ministero ai sensi dell’art. 3 DM 180/10 ciò non produrrà effetti sui procedimenti in corso.
Ai sensi dell’art. 12, così come modificato dal D.Lgs. 69/13, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli Avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

ARTICOLO 7 – INDENNITÀ

Salvo diverse previsioni di legge per le spese di avvio del procedimento é dovuto, da ciascuna parte, un importo di Euro 40,00= oltre IVA come per legge per le liti di valore fino a 250.000,00 euro, € 80,00 oltre Iva per le liti di valore superiore, oltre alle spese di notifica per le raccomandate eccedenti la prima e oltre alle spese vive documentate (certificati, visure, ecc.. ) che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell’adesione al primo incontro.
Le spese di mediazione – comprensive dell’onorario del mediatore – sono dovute, in solido, da ciascuna parte nel caso di prosecuzione del procedimento di mediazione come da tabella allegata al presente regolamento e devono essere corrisposte in misura non inferiore alla metà prima entro l’inizio del primo incontro di mediazione, e in ogni caso il saldo prima del rilascio del verbale sottoscritto dal mediatore.
In caso di mancato pagamento delle spese all’Organismo l’incontro di mediazione non avrà luogo e il procedimento di mediazione si riterrà concluso. Le suddette spese sono dovute anche nell’eventualità di successivo abbandono del procedimento o in caso di mancata partecipazione all’incontro.
Il compenso per l’esperto di cui all’art. 8 c. 4 Dlgs 28/10 è liquidato a parte, sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi dei Ctu in vigore presso il Tribunale di Lecco e comunque corrisposto entro la chiusura del procedimento di mediazione.
Qualora il valore del procedimento risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla sua determinazione, l’Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di C 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. L’Organismo ridetermina ogni tre anni l’ammontare delle indennità.

ARTICOLO 8 – INDENNITÀ PER I NON ABBIENTI

Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero è disposta dal Giudice ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs 28/10, come modificato dal D.L. 69/13, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato – ai sensi dell’art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 – la parte interessata é esonerata dal pagamento dell’indennità spettante all’Organismo.
A tal fine la parte é tenuta a depositare, presso l’Organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’Organismo lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
Il mediatore di un procedimento deve svolgere la sua prestazione gratuitamente per la parte o le parti che siano ammesse al gratuito patrocinio. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un’indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

ARTICOLO 9 – REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO

L’Organismo tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l’esito della mediazione, l’importo dell’indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l’attività svolta. L’Organismo può disporre il riconoscimento di un’indennità per i mediatori che abbiano svolto la loro opera a titolo di gratuito patrocinio.

ARTICOLO 10 – DURATA DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento non potrà avere durata superiore a tre mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa, ai sensi del sesto o settimo periodo del comma l-bis e ai sensi del comma 2 dell’art. 5 come modificato dal D.L. 69/13, non è soggetto a sospensione feriale. Resta salva la possibilità di proroga su concorde richiesta delle parti.

ARTICOLO 11 – RISERVATEZZA

Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell’incontro non può essere registrato o verbalizzato.
Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un’apposita dichiarazione.
Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale né di giuramento decisorio.
Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell’Organismo, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione. Restano salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 231/07 così come modificato dall’art.22 Dlgs 28/10.

ARTICOLO 12 – RESPONSABILITÀ DELL’ORGANISMO

L’Organismo, non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all’art. 3 del presente Regolamento e all’art. 8, comma l, del D.lgs. n. 28/10, sia nel casodi imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell’oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell’istante. Ai fini interruttivi dei termini di decadenzao di prescrizione,la parte istante è tenuta a comunicarela domandadi mediazione,ai sensi dell’art. 8, comma l, del D.lgs. n. 28/10.

ARTICOLO 13 – RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI

L’Organismo si riserva la possibilità di stipulare accordi con altri Organismi al fine di avvalersi delle strutture, del personale dei mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione.