Statuto Organismo Mediazione

STATUTO

Art. 1 (Denominazione)

1.1 – Ai sensi dell’art.18 del D.Lgs. n. 28 del 04 marzo 2010 e successive modifiche ed in conformità a quanto disposto dal DM 24/10/23 n. 150 è costituito dall’Ordine degli Avvocati di Lecco l’“ORGANISMO DI MEDIAZIONE E DI CONCILIAZIONE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO”, in breve “ODM”.

L’Organismo è un’articolazione dell’Ordine degli Avvocati, dotata di autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale, nonché di una propria contabilità̀ distinta e autonoma rispetto a quella dell’Ordine degli Avvocati.

L’Organismo, nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, siccome stabiliti dalla legge vigente e da questo Statuto, ha la capacità di agire nei rapporti coi terzi e sarà ad ogni effetto rappresentato dal Responsabile dell’Organismo, con le funzioni ad esso attribuite dal D.lgs. n.28/10 e successive modifiche e dal D.M. 150/23.

Art. 2 (Sede)

2.1. – L’Organismo di Mediazione e di Conciliazione Forense di Lecco ha sede legale in Lecco, Via Cornelio n. 3-4 e svolge le sue funzioni presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Lecco a norma dell’art .18 D. Lgs. n. 28/10 e successive modifiche, salvo diversa disposizione del COA e/o dell’OdM medesimo.

Art. 3 (Oggetto)

L’OdM di Lecco ha per oggetto e finalità esclusivadi provvedere stabilmente all’attività di mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, anche con modalità telematiche, e di promuovere la cultura e la pratica della mediazione in ogni campo, allo scopo di offrire ai cittadini, alle imprese e agli enti di qualsiasi natura una possibilità alternativa di regolarizzazione delle controversie e di accesso alla giustizia.

L’Organismo si impegna a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.

L’Organismo svolge attività di interesse pubblico ed è impegnato all’osservanza dei requisiti di onorabilità, efficienza e serietà, prescritti dalla legge ed in particolare dal D. Lgs. n. 28/10 e successive modifiche e dagli artt. 4, 5, e 6 D. M. n.150/23.

Art. 4 (Patrimonio)

Il patrimonio dell’OdM viene incrementato dagli avanzi o decrementato dai disavanzi derivanti dalla gestione dei servizi di mediazione forniti.

L’Entità del patrimonio così definito si intende destinato a perseguire le finalità previste dall’oggetto sociale.

Art. 5 (Personale dipendente)

L’Organismo si avvale di personale dipendente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco, comunque in via esclusiva e permanente, di almeno una unità di personale addetta alle funzioni amministrative e all’attività di segreteria. Detti dipendenti hanno l’obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il costo relativo è ad intero carico dell’Organismo che rimborsa all’Ordine degli Avvocati di Lecco la relativa spesa sostenuta.

Art. 6 (Polizza da assicurazione)

L’OdM di Lecco stipula ogni anno polizza assicurativa di importo non inferiore ad €. 1.000.000,00 per le conseguenze di rischio patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione da parte dell’Organismo.

TITOLO II   

Art. 7 (Organi sociali – Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo dell’OdM di Lecco dura in carica 4 anni in coincidenza con il mandato del Consiglio dell’Ordine ed è composto da cinque membri scelti tra gli Avvocati iscritti al relativo Albo da almeno 10 anni; la loro nomina compete al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco. I componenti svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo decade:

  • per morte o dimissioni della maggioranza o di tutti i suoi componenti;
  • per perdita del requisito di iscrizione all’Ordine degli Avvocati o per sospensione, anche cautelare, dallo stesso della maggioranza o di tutti i suoi componenti,
  • per provvedimento di revoca per giusta causa della maggioranza o di tutti i suoi componenti espresso dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Lecco,
  • per decorso del termine fissato all’atto di nomina.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco provvederà alla loro definitiva sostituzione.

I Consiglieri nominati in sostituzione decadono, in ogni caso, con la scadenza del termine fissato per i Consiglieri in carica al momento della sostituzione.

Art. 9 (Responsabile dell’Organismo)

Il Responsabile dell’Organismo è eletto dal Consiglio Direttivo e assume le funzioni e gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 28/10 e successive modifiche e dal DM 150/23, e da eventuali normative che sopravvenissero, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri, avvalendosi dell’assistenza di un Segretario, esterno al Consiglio direttivo.

Il Responsabile ha la rappresentanza dell’OdM di Lecco e deve avere la qualifica di mediatore a norma dell’art 6 lettera e) DM 150/23. Provvede, con l’assistenza del Segretario, all’esecuzione di tutte le delibere del Consiglio Direttivo e di ogni altro adempimento richiesto.

In caso di temporaneo impedimento del Responsabile dell’OdM, per la durata del periodo di impedimento la rappresentanza dell’Organismo verrà assunta dal Consigliere dell’OdM nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Consigliere nominato eserciterà le funzioni attribuite al Responsabile impedito.

Art. 10 (Segretario)

Il Segretario, che non fa parte del Consiglio Direttivo e non concorre all’assunzione delle deliberazioni, è scelto dal Consiglio Direttivo dell’Organismo.

Il Segretario provvede a tutti gli adempimenti della gestione tra i quali la convocazione, la redazione, il deposito e la pubblicazione, ove necessaria, dei verbali del Consiglio Direttivo e tiene per conto del consiglio direttivo il registro degli affari di mediazione e provvede alla custodia di tutti i registri cartacei e informatici come prescritto; tali funzioni sono svolte gratuitamente.

TITOLO III

Art. 11 (Convocazione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Responsabile ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, tramite il segretario, senza necessità di formalità particolari, ed anche “ad horas“, con comunicazione verbale ovvero telefonica.

Il Responsabile presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di assenza del Responsabile, la Presidenza della riunione del direttivo verrà assunta da un componente del Consiglio Direttivo, designato a maggioranza dai presenti del Consiglio.

Art. 12 (Deliberazioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti, eventualmente anche in videoconferenza.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza dei voti validamente espressi.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale in forma riassuntiva da parte del Segretario.

Salvo diversa previsione di legge, il verbale così redatto verrà inserito in apposito libro dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e verrà sottoscritto in calce dal Responsabile e dal Segretario.

Il libro dei verbali sarà a disposizione del Consiglio Direttivo e del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Lecco.

Art. 13 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a) approvare e modificare il regolamento di mediazione ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 28/10 e successive modifiche, il codice etico e il contratto di collaborazione coi mediatori;

b) approvare e modificare a norma art. 28 e 30 DM 150/23 nei limiti di minimo e di massimo e nel rispetto dei criteri indicati, le indennità dovute all’Organismo per il servizio di mediazione in relazione al valore della controversia;

c) approvare e modificare la scheda per la valutazione del servizio di mediazione di cui art 22 lett. aa) DM 150/23;

d) redigere ed aggiornare periodicamente l’elenco dei mediatori, accertando che i mediatori siano in possesso dei requisiti indicati dalla legge e dagli artt. 8, 23, 24 e 42 del DM 150/23 e dal regolamento dell’Organismo ed adempiano gli obblighi di aggiornamento previsti dall’art 23 del D.M 150/23 e dal codice etico;

e) tenere il registro degli affari di mediazione ai sensi art 6 lett. p) DM 150/23;

f) stabilire i criteri per l’assegnazione degli incarichi ai mediatori e perdesignare i mediatori;

g) vigilare sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto e sullo svolgimento dei servizi della Segreteria dell’Organismo;

h) provvedere, in caso di mancanze di rilevanza deontologica da parte del mediatore a segnalarlo al Consiglio dell’Ordine di appartenenza per i conseguenti eventuali provvedimenti;

l) provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato ed a tutti gli incombenti successivi alla conclusione del tentativo di mediazione;

m) tenere su supporto informatico la contabilità dell’Organismo e predisporre ed approvare il bilancio annuale;

n) determinare il compenso dei mediatori e disporre il pagamento dei corrispettivi dovuti;

o) individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite a norma dell’art 29 D.M. n.150/23;

p) curare l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 15, 16 e 17 del DM 150/23;

q) curare l’adempimento di ogni altro obbligo connesso allo svolgimento delle funzioni dell’organismo a norma di legge.

L’OdM non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé o presso altri Enti o Organismi di conciliazione iscritti nel Registro.

Art. 14 (Elenco dei mediatori)

L’Organismo si avvale, per svolgere le sue funzioni, di un elenco di mediatori composto da almeno cinque avvocati e nel numero massimo delibera dal Consiglio Direttivo dell’OdM che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore in possesso dei requisiti indicati dalla legge e dal regolamento dell’Organismo.

L’Organismo deve provvedere nel mese di dicembre di ogni anno all’aggiornamento dell’elenco dei mediatori e sorvegliare sul mantenimento da parte dei mediatori dei requisiti di idoneità, rilasciandone attestazione a norma dell’art 15 D.M. 150/23.

Titolo IV

Art. 15 (Mezzi dell’Organismo di Conciliazione)

L’Organismo, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti e mezzi propri dell’Organismo di cui può disporre.

Art. 16 (Oneri e proventi)

Sono entrate dell’Organismo i proventi derivanti dall’attività di mediazione. Sono uscite dell’Organismo i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori e le spese di gestione.

L’Organismo ha acceso per la gestione corrente delle entrate ed uscite dell’organismo apposito conto corrente bancario separato da quello dell’Ordine degli Avvocati ed autonomo nella disponibilità esclusiva del Responsabile e degli altri membri del consiglio direttivo a ciò delegati.

La gestione contabile dell’Organismo avviene, con l’ausilio anche di commercialista esterno, su supporto informatico; è separata ed autonoma rispetto a quella dell’Ordine degli Avvocati e curata dal responsabile dell’Organismo; sia i proventi che gli oneri confluiscono nel bilancio annuale del Consiglio dell’Ordine, previo controllo ed approvazione del bilancio dell’Organismo redatto a norma dell’art.  13 lett. m) da parte del Consiglio Direttivo.

Il bilancio dell’Organismo andrà reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito dell’Organismo.

Art. 17 (Controlli sulla gestione contabile dell’Organismo)

Il controllo sulla gestione contabile dell’Organismo è affidato in piena autonomia al Consiglio Direttivo che ne approva il rendiconto.

L’Organismo è tenuto a depositare, entro il 31 marzo di ogni anno presso il Consiglio dell’Ordine il bilancio annuale della propria gestione.

Art. 18 (Utilizzo dei proventi dell’Organismo)

I proventi dell’Organismo sono impiegati per:

– compensare le uscite del Consiglio dell’Ordine derivanti dalle attività dell’Organismo, per spese complessive del personale (incentivi, straordinari, indennità speciali ed altri eventuali emolumenti) per i dipendenti dell’Ordine che svolgano la propria opera per l’Organismo;

– corrispondere il compenso dei mediatori;

– sostenere le spese di cancelleria, supporto ed assistenza informatica dell’Organismo;

– sostenere tutte le spese postali, di notifica, telefoniche e comunicazione alle parti, necessarie per il corretto svolgimento dell’attività prevista dall’oggetto sociale;

– sostenere ogni altro onere e spesa che l’OdM ritenesse specificamente o promiscuamente utili allo svolgimento dell’attività.

Art. 19 (Sito web dell’Organismo)

L’organismo ha la disponibilità di un proprio sito web attraverso il quale rende accessibili al pubblico:

a) i dati identificativi e il numero d’ordine;

b) i contatti, l’indirizzo postale della sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;

c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;

d) le generalità e il curriculum del Responsabile dell’organismo;

e) l’organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità;

f) l’elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;

g) l’eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere dei mediatori;

i) i nomi e il curriculum dei mediatori;

l) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro;

m) il codice etico;

n) lo Statuto;

o) ogni altra notizia utile ritenuta dal Consiglio direttivo o dal Presidente responsabile dell’Organismo.

Art. 20 (Modifiche e Scioglimento)

Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco, anche su proposta, e comunque, sentito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo dell’OdM di Lecco.

L’OdM di Lecco si estingue per motivata delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco.

Con tale delibera il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco nomina un liquidatore ed assicura sino ad estinzione il corretto svolgimento di tutti i rapporti in essere alla data della delibera.

L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto all’Ordine Avvocati di Lecco.

Lecco, 18 luglio 2024