Tariffe Organismo di Mediazione

SPESE DI AVVIO E SPESE DI MEDIAZIONE EX ARTT. 28, 30 E 31, COMMA 1 “TABELLA A” DEL D.M. N. 150/2023 IN VIGORE DAL 15.11.2023

Avvertenze:

1) Le spese di avvio e l’indennità di mediazione per il primo incontro, di cui alla tabella che segue, devono essere versate dalla parte istante contestualmente al deposito della domanda e da ciascuna parte chiamata contestualmente all’adesione.

2) Per ogni parte chiamata per la quale non sia indicato un indirizzo pec, la parte istante deve versare, sempre contestualmente al deposito della domanda, l’importo indicato come spesa viva per ogni convocazione nell’apposita tabella infra.

3) Gli importi devono essere versati al lordo dell’iva (22%).

4) I versamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico sul conto di seguito specificato indicando il numero di mediazione, se noto, o la generalità delle parti.

5) L’attestazione del versamento deve essere allegata alla domanda o all’adesione.

6) Le spese vive, diverse dalle spese di avvio, sono costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’Organismo per la convocazione delle Parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti.

7) Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori rispetto alle indennità già versate (spese di avvio e spese di mediazione per il primo incontro) e alle spese vive.

 8) Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute all’Organismo le ulteriori spese di mediazione indicate nella tabella che segue, a cui si aggiunge un aumento del 10% (dieci per cento).

9) Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo sono altresì dovute all’Organismo le ulteriori spese di mediazione indicate nella tabella che segue. I versamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico sul conto di seguito specificato indicando il numero di mediazione, entro la data fissata per il secondo incontro.

10) Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude con la conciliazione sono altresì dovute all’Organismo le ulteriori spese di mediazione indicate nella tabella che segue, a cui si aggiunge un aumento del 25% (venticinque per cento).

 11) Nel caso di lite di valore indeterminabile, le spese di mediazione dovute sono quelle di cui alla tabella che segue per liti di valore indeterminabile medio, salvo puntuale e documentata diversa precisazione della parte.

12) Esempio pratico. Se la mediazione ha un valore non superiore e euro 1000, parte istante e parte chiamata dovranno versare, al momento del deposito della domanda o dell’adesione, la somma di euro 80,00 (spese di avvio + indennità del primo incontro). Se la mediazione non prosegue oltre il primo incontro, le parti non dovranno pagare ulteriori somme. Se invece si decide di rinviare ad un secondo incontro, ciascuna parte dovrà versare l’ulteriore somma di euro 16 (indennità oltre il primo incontro). Nel caso in cui le parti raggiungono un accordo al primo incontro, ciascuna di esse dovrà versare le somme di euro 16 (indennità oltre il primo incontro) e di euro 1,60 (aumento del 10%). Se invece l’accordo viene raggiunto negli incontri successivi al primo, le parti dovranno versare le somme di euro 16 (indennità oltre il primo incontro) e di euro 4,00 (aumento del 25%).

MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E DELEGATE

VALORE DELLA LITESPESE DI AVVIOINDENNITA’ PER IL PRIMO INCONTROINDENNITA’ OLTRE IL PRIMO INCONTROAUMENTO DEL 10% IN CASO DI SUCCESSO DELLA MEDIAZIONE AL PRIMO INCONTROAUMENTO DEL 25% IN CASO DI SUCCESSO DELLA MEDIAZIONE OLTRE PRIMO INCONTRO
Fino a euro 1.00032,0048,00+16,00+ 1,60+4,00
Da euro 1.001 a euro 5.00060,0096,00+32,00+3,20+8,00
Da euro 5.000,01 a euro 10.00060,0096,00+136,00+13,60+34,00
Da euro 10.000,01 a euro 25.00060,0096,00+256,00+25,60+64,00
Da euro 25.000,01 a euro 50.00060,0096,00+480,00+48,00+120,00
Da euro 50,000,01 a euro 150.000 e INDETERMINATO88,00136,00+824,00+82,40+206,00
Da euro 150,000,01 a euro 250.00088,00136,00+1064,00+106,40+266,00
Da euro 250.000,01 a euro 500.00088,00136,00+1864,00+186,40+466,00
Da euro 500.000,01 a euro 1.500.00088,00136,00+2.984,00+298,40+746,00
Da euro 1.500.000,01 a euro 2.500.00088,00136,00+3.544,00+354,40+886,00
Da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.00088,00136,00+5.064,00+506,40+1.266,00

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA O DELEGATA DI VALORE INDETERMINABILE

VALORE DELLA LITESPESE DI AVVIOINDENNITA’ PER IL PRIMO INCONTRO
INTETERMINABILE BASSO scaglione fino a euro 1.00088,0048,00
INTETERMINABILE MEDIO scaglione da euro 1.001 a euro 50.00088,0096,00
INDETERMINATO ALTO superiore a euro 50,000,0188,00136,00
RIMBORSO SPESE VIVE
Per ogni convocazione delle parti a mezzo raccomandataEuro 8, oltre iva e salvo conguaglio
Per ogni firma digitaleEuro 1,50 oltre iva per ogni firma
Per ogni fotocopia 

MEDIAZIONI VOLONTARIE

Avvertenze:

1) Le spese di avvio e l’indennità di mediazione per il primo incontro, di cui alla tabella che segue, devono essere versate dalla parte istante contestualmente al deposito della domanda e da ciascuna parte chiamata contestualmente all’adesione.

2) Per ogni parte chiamata per la quale non sia indicato un indirizzo pec, la parte istante deve versare, sempre contestualmente al deposito della domanda, l’importo indicato come spesa viva per ogni convocazione nell’apposita tabella infra.

3) Gli importi devono essere versati al lordo dell’iva (22%).

4) I versamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico sul conto di seguito specificato indicando il numero di mediazione, se noto, o la generalità delle parti.

5) L’attestazione del versamento deve essere allegata alla domanda o all’adesione.

6) Le spese vive, diverse dalle spese di avvio, sono costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’Organismo per la convocazione delle Parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti.

7) Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori rispetto alle indennità già versate (spese di avvio e spese di mediazione per il primo incontro) e alle spese vive.

 8) Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute all’Organismo le ulteriori spese di mediazione indicate nella tabella che segue, pari all’aumento del 10% (dieci per cento).

9) Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo sono altresì dovute all’Organismo le ulteriori spese di mediazione indicate nella tabella che segue. I versamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico sul conto di seguito specificato indicando il numero di mediazione, entro la data fissata per il secondo incontro.

10) Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude con la conciliazione sono altresì dovute all’Organismo le ulteriori spese di mediazione indicate nella tabella che segue pari all’aumento del 25% (venticinque per cento).

 11) Nel caso di lite di valore indeterminabile, le spese di mediazione dovute sono quelle di cui alla tabella che segue per liti di valore indeterminabile medio, salvo puntuale e documentata diversa precisazione della parte.

12) Esempio pratico. Se la mediazione ha un valore non superiore e euro 1000, parte istante e parte chiamata dovranno versare, al momento del deposito della domanda o dell’adesione, la somma di euro 100,00 (spese di avvio + indennità del primo incontro). Se la mediazione non prosegue oltre il primo incontro, le parti non dovranno pagare ulteriori somme. Se invece si decide di rinviare ad un secondo incontro, ciascuna parte dovrà versare l’ulteriore somma di euro 20 (indennità oltre il primo incontro). Nel caso in cui le parti raggiungono un accordo al primo incontro, ciascuna di esse dovrà versare le somme di euro 16 (indennità oltre il primo incontro) e di euro 2,00 (aumento del 10%). Se invece l’accordo viene raggiunto negli incontri successivi al primo, le parti dovranno versare le somme di euro 16 (indennità oltre il primo incontro) e di euro 5,00 (aumento del 25%).

VALORE DELLA LITESPESE DI AVVIOINDENNITA’ PER IL PRIMO INCONTROINDENNITA’ OLTRE IL PRIMO INCONTROAUMENTO DEL 10% IN CASO DI SUCCESSO DELLA MEDIAZIONE AL PRIMO INCONTROAUMENTO DEL 25% IN CASO DI SUCCESSO DELLA MEDIAZIONE OLTRE PRIMO INCONTRO
Fino a euro 1.0004060+20+2+5
Da euro 1.001 a euro 5.00075120+40+4+10
Da euro 5.000,01 a euro 10.00075120+170+17+42,50
Da euro 10.000,01 a euro 25.00075120+320+32+80
Da euro 25.000,01 a euro 50.00075120+600+60+150
Da euro 50,000,01 a euro 150.000 e INDETERMINATO110170+1030+103+257,50
Da euro 150,000,01 a euro 250.000110170+1330+133+332,50
Da euro 250.000,01 a euro 500.000110170+2300+230+575
Da euro 500.000,01 a euro 1.500.000110170+3730+373+932,50
Da euro 1.500.000,01 a euro 2.500.000110170+4430+433+1107,50
Da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000110170+6330+633+1582,50

MEDIAZIONE VOLONTARIA DI VALORE INDETERMINABILE

VALORE DELLA LITESPESE DI AVVIOINDENNITA’ PER IL PRIMO INCONTRO
INTETERMINABILE BASSO scaglione fino a euro 1.000110,0060,00
INTETERMINABILE MEDIO scaglione da euro 1.001 a euro 50.000110,00120,00
INDETERMINATO ALTO superiore a euro 50,000,01110,00170,00
RIMBORSO SPESE VIVE
Per ogni convocazione delle parti a mezzo raccomandataEuro 8, oltre iva e salvo conguaglio
Per ogni firma digitale Euro 1,50 oltre iva per ogni firma
Per ogni fotocopia 

***

PER LE DOMANDE DEPOSITATE FINO AL 14.11.2023:

TARIFFARIO DELLE INDENNITA’ DI MEDIAZIONE

Spese di avvio della procedura:

€ 40,00 oltre Iva per le liti di valore fino a 250.000,00 euro;

€ 80,00 oltre Iva per le liti di valore superiore.

da versarsi a cura:

della parte istante al deposito della domanda, oltre alle spese di notifica per le raccomandate eccedenti la prima e oltre alle spese vive documentate (certificati, visure, ecc..)

delle altre parti al momento dell’adesione al primo incontro di mediazione

Spese di mediazione al netto dell’Iva da versare in aggiunta alle spese di avvio:

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Valore della lite     Contributo base            Verbale positivo – Aumento di 1/4   
Fino a € 1.00043,3310,83 
Da € 1.000 a € 5.00086,6721,67 
Da € 5.001 a € 10.000160,0040,00 
Da € 10.001 a € 25.000240,0060,00 
Da € 25.001 a € 50.000400,00100,00 
Da € 50.001 a € 250.000666,67166,67 
Da € 250.001 a € 500.0001000,00250,00 
Da €500.001 a € 2.500.0001900,00475,00 
Da € 2.500.001 a € 5.000.0002600,00650,00 
Oltre € 5.000.0004600,001150,00 

MEDIAZIONE VOLONTARIA

AVVISOIl Consiglio Direttivo ed il Consiglio dell’Ordine hanno deliberato che, per le domande depositate entro il 14.11.2023, continueranno ad essere applicate alle mediazioni volontarie le tariffe ridotte previste per le mediazioni obbligatorie.                                                                  

Valore della liteContributo base  Verbale positivo Aumento di 1/4Verbale con proposta Aumento di 1/5 
Fino a € 1.00065,0016,2513,00 
Da € 1.000 a € 5.000130,0032,5026,00 
Da € 5.001 a € 10.000240,0060,0048,00 
Da € 10.001 a € 25.000360,0090,0072,00 
Da € 25.001 a € 50.000600,00150,00120,00 
Da € 50.001 a € 250.0001000,00250,00200,00 
Da € 250.001 a € 500.0002000,00500,00400,00 
Da €500.001 a € 2.500.0003800,00950,00760,00 
Da € 2.500.001 a € 5.000.0005200,001300,001040,00 
Oltre € 5.000.0009200,002300,001840,00 

Criteri di determinazione dell’indennità di cui all’art. 16 del d.m. n. 180/2010, come modificato dal d.m. n. 139/2014.

1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella delle indennità di cui al d.m. n. 180/2010.

4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.